Nella confusione che vige a riguardo di cosa un tizio col foglio rosa per la patente A possa o non possa fare, pubblico questo post burocraticoso nella speranza che le conclusioni alle quali sono faticosamente giunto (e i dubbi che ancora mi rimangono) possano finalmente chiarire le idee a qualcuno.
Inutile dire che laddove avessi sbagliato qualcosa la critica sarebbe più che bene accetta.
La domanda da cui parto, e quella che più mi interessava, è: il foglio rosa autorizza, con le attuali norme in vigore, a portare in sella con sé un passeggero?
La risposta, nonostante sia una cosa molto poco conosciuta e lasci di stucco molti (compresi poliziotti), è sì.
Su internet infatti si trovano un sacco di discussioni in cui si afferma di tutto e di più, c’è chi giura che è assolutamente vietato e chi dice che, cascasse il mondo, è permesso. Addirittura istruttori di scuole guida e poliziotti spesso non ne hanno idea e sparano sentenze a casaccio (di solito dicendo che è vietato), basandosi sul loro buon senso ma dimostrando di non sapere che buon senso e legge non necessariamente procedono paralleli.
Ho fatto un po’ di chiarezza selezionando i discorsi più sensati, supportati dal Codice della Strada.
Per togliere subito ogni dubbio, sul sito della Polizia di Stato c’è questa domanda e la relativa risposta:
Domanda n. 2071: Ho appena ricevuto il “foglio rosa” per la patente A, dove posso esercitarmi? Posso avere a bordo un passeggero?
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L’aspirante munito di “foglio rosa” per il conseguimento della patente A può liberamente esercitarsi sulla pubblica via dal giorno stesso in cui è stata rilasciata l’autorizzazione: l’unico limite previsto dal codice è che il luogo sia poco frequentato. Questa condizione non va intesa come una caratteristica permanente della strada ma valutata in concreto, nel momento stesso in cui l’esercitazione si svolge. Non si possono quindi individuare a priori le situazioni di traffico, ma dovranno essere valutate volta per volta in relazione alla specifica circostanza. L’esercitazione alla guida può essere svolta anche durante la notte. L’aspirante che viola questa disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 78,00. L’aspirante conducente maggiorenne può portare con sé altra persona se la carta di circolazione del veicolo lo consente, viceversa l’aspirante conducente minorenne non può mai trasportare un passeggero.
Data: 09-01-2009
E questo già fuga ogni dubbio.
Infatti il Codice della Strada, dice che (i commi 4, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 non li riporto perché non c’entrano col discorso):
Art. 122. Esercitazioni di guida.
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV – GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 122. Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’art. 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
Da queste norme derivano un paio di cose importanti:
- Con il foglio rosa non è necessario guidare la moto in compagnia di una persona con funzioni di istruttore (che, comunque, non è necessariamente un istruttore di scuola guida, ma va bene chiunque corrisponda ai canoni esplicitati nel comma 2): lo si deduce dai commi 2 e 3, in quanto è il comma 2 che stabilisce la necessità di un istruttore al fianco dell’aspirante, ed è il comma 3 che dice che per i veicoli che per guidare i quali è necessaria la patente A (ovvero le moto) il comma 2 non si applica (ma il 5). Se ne deduce dunque che per guidare le moto non è necessaria la presenza di un istruttore. Quindi le moto devono viaggiare sempre in luoghi poco frequentati (lo stabilisce il poliziotto che ti ferma se sono troppo frequentati o no…).
- Se l’unico limite per gli allievi conducenti (quelli con il foglio rosa) previsto dal codice della strada nell’art.122 c.d.s. è che il luogo sia poco frequentato (a questo c’è poi ovviamente da aggiungere che il mezzo utilizzato sia della stessa categoria per la quale si chiede il rilascio della patente), in accordo con la norma generale esclusiva “tutto ciò che non è vietato è permesso”, uno col foglio rosa per la patente A, se è maggiorenne (come impone l’articolo 115del CdS) e se la moto è omologata per 2, può trasportare un passeggero.
Per finire ecco un paio di cose su cui non ho certezze a riguardo di quel che si può fare con il foglio rosa per la patente A:
- Non ho ben capito se si possa guidare o meno in autostrada: tirando ancora in ballo la norma generale esclusiva si dovrebbe poterlo fare, a meno che non ci siano delle normative che ignoro… in effetti qualcuno dice di aver scritto alla polizia di stato e di aver avuto questo come risposta:
“[…] gli unici limiti previsti dal codice sono che il luogo sia poco frequentato e che il mezzo utilizzato sia della stessa categoria per la quale si chiede il rilascio della patente. Riguardo alla prima condizione il fatto che il luogo sia poco frequentato non va inteso come una caratteristica permanente della strada ma valutato in concreto, secondo l’equo apprezzamento dell’agente accertatore, nel momento stesso in cui l’esercitazione si svolge e non è, pertanto, esclusa l’autostrada“.
- Anche se non ne sono sicurissimo, trovo molto probabile che non si possa guidare all’estero (infatti, come scritto su un portale di informazione e aggiornamento sulle patenti), le licenze per gli allievi conducenti (ovvero il foglio rosa) non dovrebbero essere riconosciute all’estero).
Ricapitolando tutto da principio:
un foglio rosa deve…
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- – guidare su strade poco trafficate (se ti ferma un agente, è lui che decide lo stato della strada… forse per un eventuale ricorso può servire portarsi una macchina fotografica… non so)
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- – guidare un mezzo della stessa categoria per la quale si chiede il rilascio della patente
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- – stare entro i confini nazionali (non ne sono sicuro ma quasi)
- – forse evitare le autostrade (su questo ho dei seri dubbi)
… e può portare un passeggero se…
– la carta di circolazione della moto lo consente
– la sua guida è abbastanza sicura da non mettere troppo in pericolo il passeggero (regola di buon senso)
– ha valutato bene se l’assicurazione con cui è assicurato il mezzo farebbe storie in caso di sinistro (altra regola di buon senso)
…….
Comunque, se decideste di andare in 2 sul motore con il foglio rosa, ricordatevi che tanti poliziotti credono che sia illegale!
Quindi il mio consiglio è quello di stamparvi questa mail, l’articolo 122 del codice della strada, e la risposta sul sito della Polizia dello Stato dai siti che vi ho linkato.