IN MOTO COME IN AUTO ?
Per chi guida una moto, valgono le stesse regole degli automobilisti con una sola eccezione. Quindi, il tasso tollerato è fino a 0,49%, da lì in poi scattano le sanzioni e il reato di guida in stato di ebbrezza. Fino a 0,8% il reato è stato depenalizzato quindi resta solo la sanzione amministrativa con l’aggiunta delle accessorie (multa, decurtazione dei punti e sospensione della patente). Oltre lo 0,8% la situazione diventa grave. Infatti, per i motociclisti scatta la confisca che per chi è alla guida di un’auto arriva oltre il tasso di 1,5%. La confisca arriva per sentenza, non viene stabilita dagli agenti che accertano l’infrazione ma sappiate che una volta firmata dal giudice avete perso la vostra moto. Ad ogni modo, in fase di accertamento del reato e di tasso alcolemico superiore allo 0,8% (1,5% per chi sta guidando un’auto) viene disposto il sequestro preventivo immediatamente.
SI TORNA A PIEDI
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, oppure, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso (fonte: Polizia di Stato).
MULTE, PUNTI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Tasso alcolemico |
Sanzione |
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l | ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi. |
tra 0,8 e 1,5g/l | ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno. |
oltre 1,5 g/l |
ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna. |
LE ECCEZIONI
Per neopatentati (patente da meno di tre anni), per chi ha meno di 21 anni e per i guidatori professionali o chi conduce veicoli che superano le 3,5 tonnellate vale la regola del tasso zero.
RIFIUTARSI DI FARE L’ALCOLTEST?
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni:
a) arresto da tre mesi ad un anno
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti
d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione, inoltre, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.